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  • Il Tar cancella l’aumento della Tarsu a Palermo

    Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso di Confindustria Palermo sulla delibera della Giunta comunale di Palermo che nel 2006 ha aumentato la Tassa sui rifiuti solidi urbani del 75 per cento.

    Le motivazioni sono due: i provvedimenti che aumentano le tasse sono di spettanza del Consiglio comunale e l’aumento non rispetta il criterio di gradualità.

    Il Comune rischia di dover rimborsare le somme percepite in eccesso come avvenne nel caso delle zone a traffico limitato. È molto probabile un ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa.

    Anche l’aumento dell’addizionale comunale Irpef è oggetto di un ricorso delle associazioni di categoria.

    Palermo
  • 44 commenti a “Il Tar cancella l’aumento della Tarsu a Palermo”

    1. Miii che sugnu cuntienta! U cunsulassi io a Cammarata, è tintu ma è puru un bieddu picciotto.

    2. Puah, che gusti !

    3. ormai si fanno ricorsi al tar anche per stabilire quando andare a mondello a mangiare un gelato .
      Mah .

    4. @ Luca:
      sai, una volta che tentano di mettercela in quel posto pure quando andiamo a buttare l’immondizia allora penso che sia giusto ricorrere a questi mezzi.. la gente fa discorsi davvero disarmanti

    5. se invece di pensare a provvedimenti dittatoriali si amministrasse la città nel modo giusto, Palermo sarebbe davvero “Cool”

    6. @Luca, immagino che tu sia stato contento quando suesto ei andato a pagare vero???
      Quoto Fabio, forse il buon senso inizia a farsi strada in questo mondo di m..da.

    7. Un’altra tegola che cade sulla testa di Cammarata!
      Ma soprattutto ci aspetta un rimborso!!!!!!!!!
      Evviva!!!!!!

    8. …….avete presente le comiche finali???

    9. Il Tar gliene da una vinta e una persa a Cammarata.
      Fateci caso: quando gli da quella vinta gli permette di spendere qualche centinaio di migliaia di euro.
      – quando gli da quella persa gli stocca violentemente le gambe = gli toglie 120 milioni di euro raccolti in 3 anni di tarsu aumentata del 75%.
      “Cammarata …ora va scancia sta assegnu ra Tarsu” alias vendi l’Amia e fai i bandi europei x la raccolta rifiuti !

    10. ma perche’ il Tar ci mette 2 e passa anni per arrivare a questa decisione?
      Che studi hanno dovuto fare per trovare l’argomento ?
      Citta’ dei misteri questa Palermo!

    11. “Citta’ dei misteri questa Palermo!”
      Ma quali misteri, ormai lo sanno tutti che è la città del magna magna

    12. Valentina
      ma ti rendi conto?Cosa dici!
      parlavo del Tar!

    13. magnare magnum est , civediamochiaro !

    14. Un’altra battuta di ARRESTO per il n/s sindaco caro.
      ARRESTO dopo ARRESTO può darsi che si dimetta.
      Prima, però, voglio essere assunto per chiamata diretta alla municipalizzata Mare Magnum .

    15. Stiamo parlando della TARSU del 2009?
      o di quali altre?

    16. stiamo parlando dell’aumento del 75%,
      e quindi,suppongo,per tutti gli anni coinvolti.

    17. Valentina
      vedo che ti piace pensare alla grande,
      ti piace bagnarti in un mare grande…

    18. Stiamo cercando di reperire la sentenza in modo da pubblicarla al più presto. Si prevede un ricorso al CGA da parte del Comune di Palermo, tanto per “prendere tempo” e sperare in una eventuale improbabile sospensiva. I cittadini, infatti, adesso dovrebbero riavere i soldi versati a partire dal secondo semestre del 2007. Stessa cosa che successe quando furono annullate le Ztl con il ricorso al TAR presentato da Bispensiero.
      Anche questa volta Bispensiero ha avuto ragione. Lo diciamo infatti da anni, e ci siamo fatti promotori di un ricorso collettivo in Commissione Tributaria, con più di 700 ricorrenti, che a giudicare da quanto afferma il TAR oggi, aveva ancora una volta posto la questione dell’illegittimità nei termini giusti. Secondo quanto riportano i quotidiani, infatti, le motivazioni del TAR avrebbero sostenuto le nostre tesi: la modifica della tariffa non era di competenza della giunta, bensì del consiglio comunale, e comunque il rincaro non ha tenuto conto del principio della gradualità (noi sosteniamo peraltro che il Comune non possa in nessun modo chiedere attraverso la tarsu una somma superiore all’effettivo costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

      In attesa che il comune perda anche quersto eventuale ricorso al CGA, annunciamo a tutti coloro che hanno presentato ricorso collettivo in Commissione Tributaria, su iniziativa di Bispensiero, che stiamo studiando la prassi da seguire per ottenere i rimborsi e per prestare, come da accordi, la dovuta assistenza. Metteremo a disposizione dei cittadini tutti (non solo di coloro che hanno già effettuato il ricorso) il nostro staff legale per assisterli per gli eventuali rimborsi. Restate dunque in contatto con noi, non appena avremo novità le pubblicheremo immediatamente sul nostro sito http://www.bispensiero.it (non mancheremo di aggiornarvi anche qui su Rosalio)

      PS: una mattina ero ospite in una trasmissione. il mio interlocutore, dirigente del comune, mi disse che ero pazzo a pensare che a palermo tutti i provvedimenti fossero illegittimi. gli spiegai che, benchè improbabile il fatto che la quasi totalità dei provvedimenti lo fossero, i fatti davano ragione a questa folle ipotesi. siamo all’assurdo, infatti.

      Vedi anche:
      http://www.bispensiero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506:tarsu-aumento-illegittimo-striscia-la-notizia&catid=52&Itemid=598

      e

      http://www.bispensiero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=824:commissariamento-subito-e-restituzione-dei-soldi-ai-palermitani&catid=52&Itemid=598

    19. Un’ altro scacco al nostro “non” caro sindaco.

    20. Ma anche il raddoppio dell’IRPEF non rispetta il criterio di gradualità! Allora abbiamo qualche speranza…

    21. la questione irpef a mio avviso ripropone le illegittimità della tarsu e credo che anche questo ulteriore ricorso andrà in porto…

      ebbene sì, in porto (ogni riferimeno è puramente voluto)

    22. Luca ha scritto il 3 ottobre 2009 alle 13:39

      ormai si fanno ricorsi al tar anche per stabilire quando andare a mondello a mangiare un gelato .
      Mah .
      In effeti il mio post così non è chiaro , intendevo dire che oramai SI E’ COSTRETTI a fare ricorso al tar anche per stabilire quando andare a mondello a mangiare un gelato .
      Perchè tutto quello che questa amministrazione sta facendo , lo fa senza un criterio e una logica .
      Mi scuso per la maniera pietosa della mia prima esposizione 🙂

    23. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
      (Sezione Prima)
      ha pronunciato la presente
      SENTENZA
      Sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2006, proposto da:
      Assoc.Industriali Provincia di Palermo-Confindustria Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Capri’, con domicilio eletto presso l’avv.Barbara Capri’ in Palermo, via A. Borrelli N. 50;
      contro
      -Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Criscuoli, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n.39;
      -Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale – Amia di Palermo, Palermo Ambiente S.p.A. non costituiti in giudizio;
      – il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
      per l’annullamento
      previa sospensione dell’efficacia,
      della deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n.165 del 31/5/06, avente ad oggetto “determinazione di aliquote, tariffe, agevolazioni e detrazione dei tributi locali, tariffe e agevolazioni dei servizi pubblici locali e tariffe dei servizi a domanda individuale e definizione percentuale di copertura costi per l’esercizio 2006 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione G.M. n.60 del 10/3/06, come integrata dalla G.M. n.131 dell’8/5/2006” nella parte in cui prevede la rimodulazione delle tariffe TARSU, nonché dell’allegato “A” denominato “elenco tariffe TARSU per mq. per singola classe – esercizio finanziario 2006” e dell’allegato “B” nota prot.AREG/237125 con oggetto “trasmissione ipotesi di variazione tariffe TARSU”, atti ed allegati tutti affissi all’Albo Pretorio del Comune di Palermo in data 1/6/06 (n.13982 reg. di pubblicazione) per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, giusta relativo certificato di pubblicazione, nonché do ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e le successive difese;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Siciliana;
      Viste le memorie difensive;
      Vista l’ordinanza n.1166 del 24/10/06 di rigetto della domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16/06/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

      FATTO
      Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, il provvedimento della G.M. del Comune di Palermo del 31/5/2006 n.165, e relativi allegati, con il quale sono state determinate le aliquote, le tariffe, le agevolazioni e le detrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’esercizio finanziario 2006.
      Espone parte ricorrente che tale delibera è intervenuta a modifica della precedente deliberazione n.60 del 10/03/06, con la quale era stato diversamente statuito di confermare, anche per l’esercizio 2006, l’importo della TARSU già applicato per il precedente esercizio finanziario del 2005 nella misura per altro già stabilita (con un primo aumento) dalla delibera del Consiglio Comunale n.41 del 13/3/2002.
      In particolare, osserva parte ricorrente come ancora nella delibera n.131 del 08/05/2006 (emanata quindi pochi giorni prima di quella qui impugnata) la stessa Giunta Comunale avesse deciso di non avallare alcun emendamento alla precedente delibera n.60 cit. circa la possibilità arrotondare le cifre decimali degli importi tariffati sino alla concorrenza dello 0,50 Euro superiore, ciò in quanto tale emendamento avrebbe comportato un notevole incremento della quasi totalità delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici a domanda individuale attualmente vigenti, “non in linea con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale in ordine al mantenimento delle aliquote in atto applicate”. Inspiegabilmente quindi, con la delibera n.165 del 31/5/2006, la stessa Giunta, approvando una modifica alla precedente delibera n.60 cit., ha determinato un generalizzato aumento delle tariffe TARSU per tutte le tipologie di classi (di cui alla tabella allegata) ammontante a circa il 75% rispetto a quelle applicate per nell’anno 2005, motivandolo in base a “direttive politiche”.
      Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
      1-Incompetenza della Giunta Comunale:
      la deliberazione impugnata è illegittima in quanto affetta da incompetenza funzionale, siccome la stessa deve essere riconosciuta solo in capo al Consiglio Comunale cui spetta il potere di determinare la variazione delle tariffe e dei tributi locali, malgrado la previsione dell’art.42 D.Lgs.267/00. Detta norma infatti non risulta immediatamente applicabile in Sicilia, siccome non oggetto di rinvio dinamico in sede di recepimento della L.142/00 avvenuto –come è noto- con la L.R.48/91. Nel caso in esame, quindi, trova applicazione l’art.32 lett.g) L.142/90 come recepito (in forma statica) dall’art.1 L.R.48/91, in ragione del quale –diversamente- la competenza in ordine alla questione qui dedotta è da ascrivere al Consiglio Comunale.
      2-Violazione e falsa applicazione degli artt.58 e ss. D.Lgs.507/93. Eccesso di potere per omessa motivazione ed omessa istruttoria:
      malgrado l’art.49 del D.Lgs.22/1997 abbia soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (già introdotta con il D.Lgs.507/93 per la cui applicazione il Consiglio Comunale di Palermo ha adottato il regolamento n.37 del 26/2/1997) sostituendola con la “tariffa” che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, la pregressa normativa trova ancora applicazione per tutto il periodo transitorio disciplinato dal D.P.R.158/99 che, per Comune di Palermo, terminerà il 01/01/2008. Ciò postula che la delibera impugnata non tiene conto, né dà contezza, dell’iter seguito per la determinazione delle nuove tariffe, nonché manca ogni specificazione e giustificazione dell’importo del costo del servizio, siccome il gettito della tassa –ex art.58 D.Lgs.507/93 e fino all’applicazione della pregressa disciplina- è pari al c.d. “costo convenzionale” (inferiore al costo di esercizio e al costo complessivo). Con l’intendo di coprire (ancorché nella vigenza del periodo transitorio cit.) integralmente i costi del servizio, la delibera impugnata risulta viziata in quanto carente di motivazione e di qualsiasi attività istruttoria.
      3-Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa motivazione ed eccesso di potere:
      la delibera è altresì illegittima in quanto prevede il passaggio da una copertura parziale dei costi attuata negli anni precedenti ad una copertura totale degli stessi senza dare alcuna motivazione o giustificazione di tale radicale mutamento, se non con un generico riferimento a “motivazioni politiche” per altro diametralmente opposte rispetto a quelle già avallate nelle precedenti deliberazioni aventi il medesimo oggetto. Invero, ancorché nell’ambito del potere discrezionale esercitabile nei limiti di cui all’art.61 D.Lgs.507/93, l’Amministrazione è tenuta a motivare le proprie scelte siccome incidenti direttamente nella sfera patrimoniale dei cittadini.
      4-Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere sotto diversi profili:
      la determinazione della tariffa deve considerare altresì il costo preventivato rispetto alle superfici totali iscritte a ruolo TARSU che presumibilmente variano di anno in anno in base agli accertamenti effettuati dallo stesso Comune. Nel caso di specie non si fa alcun riferimento al rapporto di detto costo con la superficie totale dei locali iscritti a ruolo.
      Resiste il Comune di Palermo articolando difese eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione Industriale della Provincia di Palermo – Confindustria Palermo. Nel merito ne chiedeva comunque il rigetto, con vittoria di spese.
      Resiste altresì il Presidente della Regione Siciliana, n.q. in atti meglio spiegata, senza articolare difese scritte.
      Con ordinanza n.1166 del 24/10/2006 la domanda cautelare è stata rigettata sotto il profilo della mancanza di danno.
      In prossimità della pubblica udienza di discussione parte ricorrente ha prodotto memoria contestando l’eccezione del Comune resistente e insistendo per l’accoglimento del gravame.
      Alla pubblica udienza del 16 giugno 2009, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio.
      DIRITTO
      Si controverte sulla legittimità della delibera di Giunta Municipale n.165 del 30/5/2006, e relativi allegati, con la quale il Comune di Palermo, modificando la diversa previsione contenuta nella delibera n.60 del 10/3/2006 (come confermata di recente in ultimo con delibera n.131 del 08/05/2006) che aveva mantenuto inalterato per il 2006 la misura della TARSU, ha invece previsto un generalizzato aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con un incremento pari al 75% rispetto all’esercizio precedente per ogni tipologia di classe.
      Va in primo luogo delibata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune di Palermo, per asserita mancanza di legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente.
      L’eccezione è da disattendere.
      Invero le Associazioni di settore, come quella qui ricorrente, sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della <> stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (così T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 23 aprile 2009, n. 378). Tale principio, condiviso dal Collegio, trova applicazione anche nel caso in esame, in cui inoltre non sono rinvenibili posizioni differenziate o disomogenee dei singoli associati. Anche secondo il Consiglio di Stato le Associazioni, come quella qui ricorrente, sono legittimate ad agire anche quando si tratti di perseguire vantaggi di carattere strumentale giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009, n.710): il ché appare di tutta evidenza nel caso di specie, siccome il provvedimento impugnato comporta un generale aumento del 75% circa della TARSU per ognuna delle classi previste nel regolamento. La legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente è altresì corroborata dalle previsioni statutarie, richiamate in ultimo con la memoria del 5/6/09 e versate in atti.
      Senza contare, inoltre, che la stessa Associazione ricorrente è essa stessa soggetto passivo inciso dall’aumento di che trattasi, già inserita tra i contribuenti tenuti al pagamento della TARSU, come documentato in atti.
      Passando quindi al merito delle questioni agitate, il ricorso risulta fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
      Risultano assorbenti e troncanti le censure seconda e terza, qui congiuntamente e previamente esaminate stante la loro evidente omogeneità. Con detti mezzi parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt.58 e ss. D.Lgs.507/93; nonché l’eccesso di potere, sotto diversi profili.
      Sussiste infatti il dedotto vizio della violazione di legge e dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, siccome dal provvedimento in parola non risulta ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa di che trattasi: ciò in palese contrasto con quanto espressamente richiesto dall’art.69 co.2 D.Lgs.22/97. Vieppiù che con le precedenti delibere eventi il medesimo oggetto, la n.60 del 10/3/2006 e la n.131 del 08/05/2006, entrambe relative alla TARSU esercizio finanziario 2006, la stessa Giunta aveva già statuito di mantenere inalterata, per ognuna delle classi dei soggetti obbligati, la misura della TARSU già prevista nel precedente esercizio 2005.
      Ed invero, a ragione del repentino revirement sulle determinazioni già assunte e confermate, il provvedimento impugnato –pur nella vigenza del periodo transitorio per il passaggio graduale dalla TARSU alla Tariffa di cui all’art.49 D.Lgs.22/97- richiama laconicamente solo generiche “direttive politiche” connesse alla ritenuta e sopravvenuta esigenza di raggiungere la copertura dei costi complessivi (diretti ed indiretti) del servizio di che trattasi.
      Come già anticipato, l’ art. 49 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la soppressione e la sostituzione con la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del d.lgs n. 507 del 1993, soltanto a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio indicato nel comma 1 del medesimo articolo (nel testo modificato prima dall’art. 1, 28° co., della l. 9 dicembre 1998 n. 426 e poi dall’art. 33 della l. 23 dicembre 1999 n. 488).
      Il suddetto “regime transitorio”, cui fa riferimento il legislatore, è quello indicato e regolato nell’art. 11, co. 1°, del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, come modificato dall’art. 33, 6°co., della citata legge n.488 del 1999 che, per quanto qui interessa, fissa spazi temporali differenziati (tre, cinque ed otto anni) a seconda del «grado di copertura» del servizio raggiunto da ciascun Comune nell’anno 1999: risulta incontestato che per il Comune di Palermo il regime transitorio è cessato solo in data 01/01/2008.
      Tuttavia la disciplina di cui all’art.49 D.Lgs.22/97 cit., pur consentendo ai Comuni, anche nella vigenza del periodo transitorio, di poter introdurre solo il nuovo sistema di tariffazione (co.1 bis e co.16 art.49 D.Lgs. cit.), richiede comunque che il passaggio avvenga per via graduale (co.5 art.49 cit.). Nel caso in questione, diversamente, né l’aumento generalizzato della TARSU pari al 75% rispetto all’esercizio finanziario precedente può obiettivamente dirsi graduale, né la determinazione impugnata può ritenersi una introduzione in via sperimentale della nuova tariffa ai sensi dei mentovati commi 1bis e 16 art.49 cit..
      La giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, ha affermato che la deliberazione con cui sono determinate le tariffe ha certamente natura di atto generale. Ciò induce tuttavia a ritenere che sulla disciplina prevista dall’art.11 L.241/90 prevale, per il suo carattere di specialità e maggiore garanzia procedimentale, la norma di cui all’art.69 co.2 D.Lgs.507/93 secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei “dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni” (T.A.R. Sardegna, Sez.II, 11 marzo 2008 n.411), il ché anche nel caso qui in esame è del tutto carente.
      Del tutto carente risulta altresì il riferimento all’istruttoria compiuta dal Comune per la predisposizione degli impugnati aumenti considerato che, ancora nel periodo transitorio, il gettito della TARSU non può superare né essere inferiore al 50% del costo di esercizio, quest’ultimo inteso al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti (co.3 art.61 D.Lg.cit.) e al netto della deduzione dell’importo (oscillante tra il 5% e il 15%) a titolo di costo di spezzamento (co.3 bis). In particolare, ai sensi del regolamento adottato dal Comune di Palermo in applicazione del D.Lgs. 507/93 (di cui alla delibera C.C. n.37 del 17/4/97), il gettito della TARSU corrisponde al c.d. che, indipendentemente dalla percentuale della copertura del costo di servizio che il Comune scelga di coprire con il prelievo impositivo, è comunque inferiore (per le deduzioni di cui in premessa) al del servizio in parola. Come evidenziato dalla parte ricorrente “nella delibera impugnata e nei relativi allegati è totalmente omessa ogni e qualsiasi indicazione relativa al rispetto e conformità al detto iter, nonché manca ogni e qualsiasi specificazione e giustificazione dell’importo del costo del servizio”: infatti, dagli atti si evince semplicemente che l’importo del costo, da inserire nel redigendo bilancio di previsione, è stato comunicato (telefonicamente) dalla Ragioneria Generale del Settore Tributi. Manca, in altri termini, qualsiasi indicazione dei criteri seguiti ed adottati per la determinazione del costo e del relativo iter seguito.
      Per il loro carattere sostanziale, la fondatezza delle censure appena scrutinate comporta l’accoglimento del ricorso con l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
      Tuttavia il Collegio ritiene utile scrutinare altresì, per quanto comunque non decisiva ai fini della definizione della presente controversia, anche la questione sulla ritenuta incompetenza della Giunta Municipale ad adottare il provvedimento di variazione della TARSU, come dedotta con il primo profilo di censura.
      In primo luogo si osserva, per quanto non probante sul piano della copertura normativa in ordine alla competenza alla adozione del provvedimento impugnato, che tutte le precedenti determinazioni in ordine all’adeguamento delle tariffe TARSU sono state in passato adottate dal Comune di Palermo unicamente con deliberazione del Consiglio Comunale. (cfr. delibera C.C. n. 41 del 13/3/2002 con la quale è stato varato il primo sostanziale aumento della TARSU; Delib. C.C. n.550 del 28/12/2002, n.83 del 31/3/2004, n.102 del 31/5/2005 che hanno confermato rispettivamente per gli anni 2003-2004-2005 la misura della TARSU stabilita con delibera C.C.41/02 cit.).
      Ciò posto, si osserva che l’art.32 lett.g) L.142/90 inserisce tra le competenze del Consiglio Comunale «l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi».
      L’applicazione della suddetta norma ha tuttavia dato luogo ad non univoche pronunce della giurisprudenza. Ed invero, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, nella vigenza di detta norma competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare (cfr. Cassazione civile , sez. trib., 09 novembre 2004, n. 21310; Cassazione civile , sez. trib., 11 novembre 2003, n. 16870).
      Anche parte della giurisprudenza amministrativa ha altresì sottolineato che “l’aggiornamento di una tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo stesso modo che la sua determinazione, è sottoposta alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta per l’ottima ragione che trattandosi dell’esercizio del potere impositivo riconosciuto all’ente locale solo l’organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito” (T.A.R. Liguria, sez. I, 3 settembre 2002, n. 908; nello stesso senso T.A.R. Umbria, 20 luglio 1999, n. 633, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 maggio 1994, n. 366 e Comm.trib. prov.le Salerno, sez. XV, 5 luglio 2000, n. 103). In senso difforme, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il Consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina generale per l’esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla “individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni” (Cons. di Stato, Sez. V, n.1491/2001; cfr. anche T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 ottobre 2004 , n.5003 ), ma non anche in ordine alla concreta quantificazione degli importi tariffari da demandare invece alla Giunta Comunale, individuato quale organo cui appartiene -nelle regioni a statuto ordinario- la competenza residuale (differentemente in Sicilia, ai sensi dell’art.13 L.R. 7/92, è il Sindaco l’organo avente competenza residuale in ordine a: cfr.T.A.R. Siclia, Sez.I, 27/4/99 n.921).
      Solo con l’art. 42 del d.lg. n. 267/2000 è stata introdotta, in materia tributaria, la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi da un lato e la determinazione delle relative aliquote dall’altro, escludendo il secondo profilo dalla competenza consiliare: nuova disposizione che tuttavia (atteso il carattere certamente innovativo) non risulta immediatamente applicabile nell’ambito della Regione Siciliana, siccome mai oggetto di recepimento da parte del Legislatore Regionale, che in subiecta materia gode di potestà legislativa esclusiva.
      Ed invero, nell’ambito della Regione Siciliana può trovare applicazione ancora oggi solo l’art.32 lett.g) L.142/90, come recepito in modo statico nella regione Sicilia dall’art.1 lett.e) L.R.48/1991.
      Ancora di recente, il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha affermato che “dal complesso quadro legislativo prima richiamato, può desumersi la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione delle tariffe. La giurisprudenza, in tema di t.a.r.s.u., nel vigore della l. n. 142 del 1990, di riforma del sistema delle autonomie locali, ha affermato che l’art. 32, lett. g), demanda alla competenza del Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez.III, 11 luglio 2006 n.1144; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 05 ottobre 2006, n. 1630).
      Il Collegio è a conoscenza del diverso orientamento espresso in materia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva (C.G.A. SS.RR., parere n.101/2006) che in sede giurisdizionale (C.G.A. 26/7/2006 n.420). Tuttavia ritiene la Sezione di dover diversamente opinare, privilegiando in questa sede proprio l’impossibilità di applicare nell’ambito regionale, per la ragioni sopra esposte, quella espressa esclusione dalla competenza consiliare (di cui alla lett.f co.2 art.42 D.Lgs.267/00) della materia relativa alla determinazione delle aliquote dei tributi.
      In ogni caso, e senza recesso dal quadro esegetico normativo-giurisprudenziale appena riportato (che induce a ritenere applicabile in Sicilia esclusivamente l’art.32 lett.g L.142/90, come recepita ex art.1 lett.e L.R.48/91, e come interpretato dalla stessa Corte di Cassazione cit. quanto alla individuazione dell’organo competente in via diretta anche in ordine alla variazione della TARSU) con particolare riferimento al Comune di Palermo, si osserva quanto segue:
      a)-come già evidenziato, ai sensi dell’art.13 L.R.7/1992, in Sicilia il Sindaco è l’organo avente competenza residuale in ordine a (cfr. in tal senso anche C.G.A. 420/06 cit. e Cass. Civile, Sez. I, 18 maggio 2006 n.11740): per quanto attiene in modo specifico al Comune di Palermo, qui resistente, l’art.49 dello statuto dell’ente (richiamato con diversi intenti dallo stesso Comune nella memoria del 16/10/2006) prevede una deroga alla competenza residuale del Sindaco in subiecta materia, assegnando alla Giunta la competenza a “procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale <>”;
      b)-considerato l’inciso espressamente inserito nella disposizione statutaria (i.e.: <>) quest’ultima va altresì collegata, per quanto qui rileva, all’art.14 del regolamento TARSU adottato con delibera C.C. n.37 del 26/02/1997, che nello stabilire le modalità di calcolo del costo convenzionale, assegna espressamente al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in ordine alla determinazione del (compreso tra 0,5 ed 1) per esprime il grado di copertura del costo del servizio, da statuire annualmente all’atto di approvazione delle tariffe unitarie.
      Anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati si appalesano quindi illegittimi, siccome la scelta di addivenire alla copertura integrale del costo del servizio –ancorché durante il periodo transitorio per il passaggio dalla TARSU alla Tariffa ex D.Lgs22/97- non è stata effettuata dal competenze organo assembleare (ex art.32 lett.g L.142/90, come recepito in Sicilia).
      In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti, il ricorso risulta fondato e va quindi accolto per come esposto in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
      Considerata la natura della controversia ed attesi i non univoci orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per non fare applicazione in specie delle regole della soccombenza, compensando integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
      P.Q.M.
      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
      Spese compensate.
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
      Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
      Giorgio Giallombardo, Presidente
      Nicola Maisano, Consigliere
      Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

      L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

      DEPOSITATA IN SEGRETERIA
      Il 01/10/2009
      (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
      IL SEGRETARIO

    24. per il rimborso della TASRU (75%) non è essenziale l’assistenza legale.
      Cioè decine di migliaia di palermitani per farsi rimborsare il 75% in piu della Tarsu pagata dal 2007 non devono chiedere “obbligatoriamente” assistenza legale.
      Ai tempi della ZTL bocciata, il comune autonomamente mandò gli assegni a casa, senza che i legali dei cittadini inviassero alcuna lettera agli uffici comunali.
      Ma se poi accade che un legale chiede, per conto del cittadino, il rimborso tarsu al comune e contestualmente chiede (sempre al comune) la sua parcella (per il lavoro legale svolto), beh…. questo si chiama “infierire” sulle casse pubbliche, guadagnando soldi (per il legale), rappresenta cioè solo un opportunità di business per il legale a spese pubbliche, cioè nostre, di tutti.
      Se il comune deve prendere atto della sentenza del tar, e quindi prima ce la dobbiamo leggere tutta per vedere quali adempimenti prevede specificatamente a carico del comune, sarà la stessa amministrazione comunale ad attivare le procedure per i rimborsi ai cittadini (non ne puo’ fare a meno).
      E siccome non potrà accadere che il comune invii 120 milioni di euro (3 anni di aumento 75% tarsu) indietro ai palermitani (perchè senno’ fallirebbe), potrà dire ai cittadini che per i prossimi anni non chiederà il pagamento del tributo tarsu (=ipotesi svendita amia e scenari munnizza apocalittici a palermo, altro che 2 settimane senza raccolta !!!).
      Ci saranno comunque quei palermitani che vorranno avere i piccioli indietro e allora questi si avvarranno di un legale il quale presenterà anche la sua parcella al comune.
      Un bel casino.
      Ma a risolvere il casino ci pensera’ mister white, cioè il CGA, che rivolterà la sentenza TAR, ci sara’ una specie di patto per la ragion di stato e tutto si concluderà senza che i cittadini possano avere indietro i loro soldi. Scommesse accettasi.
      😉

    25. cammarata evidentemene non si taliò stu video…
      @
      petyx nel 2007 TARSU illegittima

      http://www.youtube.com/watch?v=zVki148DPlw

      petyx con questa siete 4 a 0 per te!!!!!!!!!!

    26. Ecco la sentenza del Tar sull’aumento del 75% tarsu del 2006

      http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2006/200601939/Provvedimenti/200901550_01.XML

      Sentenza decisa nella camera di consiglio del giorno 16.06.2009
      e depositata in segreteria il 1.10.2009 (dopo oltre 3 mesi e mezzo…ma non è questa la cosa più importante).

      Nella sentenza,nella parte Diritto, a un certo punto leggo qualcosa che mi inquieta e cioè:
      “il collegio è a conoscenza del diverso orientamento esserso in materia dal CGA x la Regione Sicilia,sia in sede consultiva (CGA SS.RR. sapere n.101/2006) che in sede giurisdizionale (CGA 26/7/2006 n.420). Tuttavia ritiene la Sezione di dover diversamente opinare, privilegiando in questa sede proprio l’impossibilità di applicare nell’ambito regionale, per le ragioni sopra esposte, quella espressa esclusione dalla competenza consiliare (di cui alla lett. f co. 2 art. 42 D. Lgs. 267/00) della materia relativa alla determinazione delle aliquote dei tributi.”

      Questo x me significa che quando per iniziativa del comune questa sentenza passa al CGA, tale organo si muove coerentemente con la giurisprudenza precedentemente prodotta dallo stesso CGA in passato, e quindi capovolgendo la sentenza del TAR.
      La mia quota di scommesse che il CGA capovolge la sentenza… aumenta. Scommesse accettasi.

    27. l’ennesima figura di m.
      diego lassa iri
      stefania petyx SINDACO

    28. stefania petyx sindaco? va be… tanto come cammarata fa parte di mediasetpubblitalia… che cambia?

    29. @marcodisalvo
      marco ho notato la stessa cosa, ma devo dirti che la sensazione che ho avuto è quella di una magistrale lavata di faccia al CGA (organo esistente solo in sicilia e scelto quasi totalmente dalla politica).

      infatti scrivono “Tuttavia ritiene la Sezione di dover diversamente opinare, privilegiando in questa sede proprio l’impossibilità di applicare nell’ambito regionale, per le ragioni sopra esposte, quella espressa esclusione dalla competenza consiliare”

      in poche parole gli hanno detto…minchione di un CGA quello che hai acrobaticamente rimbaltato già una volta non è fattibile e te lo diciamo di nuovo, magari per una volta non fate la figura dei servi….
      CGA hai capito???
      rileggi: “IMPOSIBILITA’ di applicazione ” nella terra dei cachi!

      marco che ne dici?

    30. dal punto di vista giuridico mi piacerebbe moltissimo sapere cosa scriveranno gli avvocati del sindaco nell’appello…..Se il legale fossi io saprei cosa scrivere…

    31. Se con tutte le fesserie che ha combinato, il nostro “sorriso stampato” avesse uscito un po di soldini di tasca sua, ci avrebbe pensato un po di piu’ a deliberare cazzate a gogo

    32. @ stefania petyx
      ho capito cosa vuoi dire. E condivido la tua analisi.
      Resta, tuttavia, un fatto immutabile: quello dell’organo “CGA” è un grado ulteriore di giudizio (a favore o sfavore di cittadini e ricorrenti).
      Sarà espressione della volontà di partiti e allora a maggior ragione temo che capovolgerà la sentenza del TAR, quest’ultima invece basata su analisi di elementi sostanziali. La politica non analizza i fatti come lo specialista/esperto di quella materia analizzata.
      Non credi? Ma su questo ci ritorno alla fine di questo mio commento e capirai perchè!

      Se quella sentenza dovesse passare così com’è anche dal CGA hai idea di cosa innescherebbe nell’amministrazione comunale? Non oso immaginarlo. Mi vengono i brividi. E i brividi riguardano lo scenario “munnizza a Palermo” che si verrebbe subito a creare…. nulla a che vedere assolutamente con i 10 giorni senza raccolta di questa estate!
      Perchè…..anche se il comune domani mattina comincia:
      1) a ridare indietro i soldi del 75% ai cittadini (pagati dal 2007 ad oggi) oppure dice ai cittadini che per i prossimi 2-3-4 anni non chiederà alcun tributo per compensare la somma pagata in piu’ dal 2007,
      2) contestualmente a svendere l’Amia (non avrebbe altra alternativa) come già fatto con AMG GAS (ma quella era un pozzo di soldi inesauribile almeno),
      3) e contestualmente a pubblicare bandi europei per il servizio di raccolta rifiuti -inclusa differenziata-,
      quindi se contemporaneamente il comune avvia queste 3 operazioni ed è veloce e brava nel farlo come non mai, passano inevitabilmente diversi mesi, e non pochi!
      E in questi mesi chi raccoglie la munnizza a Palermo?
      O l’esercito, ma credo che La Russa non sarebbe d’accordo a fare per mesi lo spazzino del comune di Palermo malgrado lo stesso colore politico (PDL), o nessun altro!!!
      E a questo pensiero mi vengono i brividi prima, e poi le crisi convulsive.

      La situazione è fottutamente critica inturciuniata e complessa.
      Queste 3 opzioni, che una persona dotata di un minimo di cultura manageriale potrebbe pensare di avviare, non rispecchiano gli stessi schemi logici con i quali la politica dei partiti locali opera e fa scelte, politica locale la quale è pronta a mettere la città in ginocchio -e lo ha ampiamente dimostrato- per dimostrare qualcosa ai colleghi ammutinati di partito o delle altre correnti di destra, o a costo di dire, senza comprenderne il motivo (per i cittadini): qua’ si fa come dico io fin che ci sono io! E la perversione nel non risolvere il problema puo’ continuare, sembra, senza fine a danno dei cittadini.
      Praticamente ognuno di noi cittadini, ognuno con la sua cultura, sensibilità ambientale, professionalità, specializzazione, etica, teorizza e simula scenari per uscire dalla crisi dell’igiene urbana, ma nel farlo non si rende conto che i politici che per ora ci governano, seguono altri schemi che sono spesso non affatto logici (nel senso che non sono orientati alla risoluzione dei problemi contingenti), ma di altro genere ben diverso, che a noi cittadini sfuggono e risultano incomprensibili, generando inquietudine, ansia, insofferenza ma mai ribellione organizzata (tranne 2-300 persone che si presentano a palazzo di città con le barchette di carta, in una città di 700.000 ab. se la vogliamo far passare come ribellione organizzata….)!
      Quindi per me la questione non va vista solo ed esclusivamente in riferimento alla sentenza TAR che da ragione al ricorrente contro l’aumento della tassa rifiuti, ma va vista in un quadro urbano molto piu’ ampio e complesso.
      Ci tento con un paragone figurato, immaginalo a cartoni animati (come i manga giapponesi). Ormai è come se fossimo tutti dentro una tromba d’aria che ci sbatte per terra e per mare, quindi dobbiamo capire quale serie di azioni intraprendere per uscirne totalmente fuori anche se alla fine un po’ ammaccati, ma uscirne e allontanarci il piu’ possibile dall’energia distruttiva della tromba.
      Perchè se intraprendiamo un azione che dalla sezione della tromba d’aria con maggiore energia ci porta verso un altra sezione con minore intensità energetica, subito dopo non siamo in grado di stabilire se possiamo essere risucchiati (per logiche scientificamente non prevedibili come quelle della politica locale) nuovamente verso il centro di maggiore intensità della tromba d’aria e quindi niente di nuovo. Ne dobbiamo uscire e basta, una volta per tutte, senno’ ci muoriamo giorno dopo giorno.
      Scusa per il mio dilungarmi, ma non riesco a vedere il problema solo analizzando l’annullamento TAR del 75% Tarsu dal 2007. Magari fosse solo quello il problema.
      Spero di non averti annoiato. Perdonami se l’ho già fatto.

    33. hai mai fatto un frullato,a coperchio aperto?Se riesci a dosare la pressione del dito,niente ti sfuggira’
      per l’azione centrifuga.Ora il punto e’ che l’azione centrifuga e’ compiuta da altri,e noi stiamo dentro
      al frullato.C’e’ solo da sperare che questi perdano il controllo della pressione che stanno esercitando.
      Solo in una tale situazione il frullato monta e
      schizza via.

    34. secondo voi il sindaco di palermo eletto democraticamente dai cittadini palermitani, senza avere nessuna condanna con sentenza definitiva, deve subire offese ingiurie diffamazioni ecc… e per un servizio fatto da una trasmissione di un canale berlusconiano assolutamente sensaziopnalistico e giuridicamente poco attendibile….
      deve per questo dimettersi !! volete giustiziarlo forse nella pubblica piazza??? E’ PAZZESCO!!!!

    35. @marcodisalvo
      ho immaginato lo scenario da te descritto e mi sono venuti i brividi.
      per un attimo ho sperato nella solita compiacenza del CGA.
      hai perfettamente ragione, ma mentre lo dico mi viene un eritema a zolle!
      da un lato ammetto che quei 120 milioni risulterebbero una randellata ferale sul comune, dall’altro mi da orrore il pensiero che un atto grossolanamente illegittimo passi per buono al fine di evitare il collasso definitivo del carrozzone delle aquile.
      da tempo mi ripeto che la soluzione per questa città è il commissariamento.
      se mi dicessero: cittadina petyx, la tarsu anche se illegittima, perchè i tuoi amministratori non ne azzeccano una manco per sbaglio, tu la paghi e sorridi.
      ma io, stato, ti ripulisco il comune e ti mando un commissario svizzero con 6 palle quadrate che in 2 anni di lacrime e sangue ti rivolta la situazione come un calzino.
      ecco, forse in questo caso accetterei pure di pagare porcate come tarsu, irpef, quei pass e ripass di dubbia origine e pure una quota di skipper!!!

      ma se la proposta è : cittadina petyx, paga la tarsu e risparmiati i sorrisi perchè quegli amministratori che manco i gabon vorrebbero regalati, TE LI DEVI TENERE.
      allora no!
      Marco lo so che siamo masochisti, che non scendiamo in piazza manco tirati per i capelli, che non
      presentiamo conti a nessuno anzi, sorridiamo e aduliamo pure l’ultimo dei fetenti colto in flagranza di reato a strozzare vecchiette.
      ma c’è un limite a tutto.
      non c’è una busta 3?

    36. covon, perdonami ma non posso elencarti i motivi per cui dovrebbe dimettersi.
      alle 8 devo partire e realisticamente 5 ore e mezza non basterebbero!

    37. Cara Stefania, non so se 6 quella vera, c’è una domanda che mi rode dentro, ormai, da un po’ di tempo: Striscia ha messo in onda un servizio sulla truffa operata dalla Marchi e dopo un giorno è stata arrestata!
      Striscia mette in onda un servizio su Cammarata che usa un’operaio della gesip come skipper.
      A parere mio i presunti reati sono “truffa ai danni della P.A.” ed evasione fiscale (affitta la propria barca in nero).
      Nessun fascicolo e nessun avviso di garanzia viene aperto nei confronti del “sempre sorridente Cammarata”!!??
      Ha forse assegnato qualche incarico anche ai magistrati????
      I danni che ha operato alle casse comunali non risultano degne di attenzione da parte della magistratura contabile e ordinaria????
      Mi farebbe piacere conoscere il parere del dottore De Lucia!!

    38. Cara Stefania, non so se il Comune rimborserà mai le somme dovute a tutti i cittadini ma di una cosa sono certo, in questi giorni la SERIT stà notificando le cartelle per la TARSU anno 2008. E ci vuole una bella FACCIA TOSTA.
      Ciao

    39. @petyx
      busta 3 ?
      al momento è difficile pensare a una busta 3.
      Il Commissariamento arriva solo in caso di mancanza di sindaco e per ora il sindaco ufficialmente “c’è”. L’ho visto 🙂 nel messaggio promozionale a pagamento che gira nelle tv private commissionato al presentatore del tg1 (che si sforzava x non ridere alla fine). Parlava di “know how” delle ex aziende municipalizzate! C’è know how e know how! Quello per svilupparsi e quello per affossarsi. Chissa’ a quale dei 2 si riferiva.

      La busta 3 mi sa che arriverà automaticamente dopo le decisioni che il comune intende prendere sull’ultima sentenza TAR dell’aumento 75% Tarsu. Vediamo che succede e poi la busta 3 apparirà più facilmente!

    40. come siamo ingenui… forse uno scenario ancora più apocalittico c’è: a sentire la consigliera Spallitta (cosa che mì è stata confermata anche dal consigliere Mimmo Russo) la lettera del Ragioniere Generale, che avverte il Consiglio del grave squilibrio di bilancio (almeno 150.000.000 di euro) in relazione alla sentenza del tar, ha come conseguenza diretta il fatto che se il consiglio non riequilibra il bilancio entro 30 gg. esso viene automaticamente sciolto; viene nominato un commissariamento ad acta che fa le veci del Consiglio fino alla scadenza naturale del mandato di Cammarata. Il sindaco rimarrebbe così al suo posto, e il Consiglio (che peraltro è sgtato l’unico organo a deliberare correttamente in materia tarsu e a rivendicare la propria competenza) viene sciolto (così Cammarata avrà anche modo di liberarsi del problema di una assemblea consiliare a lui praticamente ostile. Non resta che la Mozione di sfiducia al Sindaco, che i consiglieri stanno programmando, nella speranza che si raggiungano i 33 voti necessari a far dimettere il Sindaco, e dunque passare ad un commissariamento di 6 mesi, in attesa di nuove elezioni.

      Sembra che il TAR, alla fin fine, abbia fatto un favore al Sindaco… l’assurdo è realtà.

    41. idem è successo ad erice

    42. io ieri ho gia’ ricevuto la cartella Tarsu del 2008. Ho deciso di fare cosi’: la pago prima della scadenza e presento una domanda di rimborso al Comune anche per le annualità precedenti a cui è applicabile la sentenza del TAR. In questo modo evito la prescrizione e se la sentenza sarà confermata dal CGA ricorrerò alla Commissione Tributaria Provinciale contro il mancato rimborso.Conclusione: ma si può vivere in questo modo?

    43. Circa i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale contro il mancato rimborso:
      Io ho presentato il ricorso 2 anni addietro e tutto tace.
      L’impiegato mi ha detto: “Chissà quando la chiameranno…”
      Tra CGA e Commissione Tributaria Provinciale ESSI guadagnano tempo.
      Mentre NOI abbiamo 60 gg per pagare loro hanno diversi anni per non pagare.
      Si dovrebbe equilibrare la bilancia.

    44. non dovremmo avere anche gli interessi maturati?

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