La violazione del diritto di tribuna
La vigente legge elettorale regionale, per quanto imperfetta, parla chiaro: vi sono due elezioni, celebrate contestualmente, che concorrono la prima, tramite apposite liste regionali, alla nomina diretta del Presidente della Regione che è anche membro di diritto dell’Assemblea mentre la seconda, tramite liste provinciali, ancorché con previsione di una soglia di sbarramento e di un premio di maggioranza, provvede alla nomina di 88 deputati.
Il novantesimo deputato dell’assemblea, per c.d. diritto di tribuna, viene individuato, secondo il criterio di successione per voti validi, tra i capolista delle liste regionali: «Norme per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata». Continua »
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